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Novità introdotte dal DL Semplificazioni: cosa cambia?

Il Decreto Semplificazioni approvato il 28 maggio 2021 è il primo tassello per l’avvio dei progetti legati al Recovery Plan e, tra le novità, spiccano alcune importanti semplificazioni relative al Superbonus del 110 per cento. I principali obiettivi sono due: allargare la platea di beneficiari e velocizzare l’iter di attuazione delle opere, eliminando le barriere all’ingresso che hanno rallentato l’accesso al bonus 110%. Di seguito sono elencate le novità legate al Superbonus:

1. CILA: Viene, innanzitutto, definito che tutti gli interventi che accedono al Superbonus 110% (che non comportano demolizione e ricostruzione) verranno considerati come manutenzione straordinaria. L’intervento potrà quindi essere avviato dietro presentazione di una Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA), senza più bisogno della conformità edilizia-urbanistica.

Il tecnico quindi non avrà più l’onere di verificare lo stato legittimo e non dovrà più investigare nei meandri degli archivi edilizi alla caccia di un documento che non si trova più, che si è perso o che non esiste. Tuttavia, va sottolineato come tale onere non va a scomparire, ma “passa di mano”. Infatti, nonostante non sarà più necessario per il tecnico verificare lo stato legittimo accelerando così notevolmente il tempo richiesto per i lavori, se in futuro verranno effettuati dei controlli e sarà riscontrato un abuso edilizio verrà considerato responsabile il beneficiario, il quale dovrà sostenere le eventuali sanzioni che ne derivano, inclusa la restituzione del Superbonus.

Nella CILA dovranno essere riportati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la      costruzione dell’immobile o, in alternativa, del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione. Per gli immobili completati prima del 1° settembre 1967, dovrà invece essere attestato che la costruzione è stata completata prima di tale data.

Il beneficio fiscale decadrà nei seguenti casi:

  • mancata presentazione della CILA
  • interventi realizzati in difformità dalla CILA
  • assenza dell’attestazione dei dati
  • non corrispondenza al vero delle attestazioni

Rimangono sempre da adempiere, nel caso siano presenti, gli oneri di urbanizzazione.

2. RIMOZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE: Gli interventi di rimozione di barriere architettoniche potranno essere agevolati al 110 per cento non solo se trainati dagli interventi trainanti di efficientamento energetico (Ecobonus 110%), ma anche da quelli del Sismabonus 110%.

L’eliminazione delle barriere architettoniche comprende ascensori, montacarichi e più in generale ogni strumento che sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap.

Tuttavia, il Superbonus per l’eliminazione delle barriere architettoniche spetta anche in assenza di disabili o di over 65 nell’unità immobiliare o nell’edificio oggetto degli interventi.

Infine, per questi interventi, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione, sarà possibile optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito, con la spesa massima ammessa all’agevolazione che ammonterà a 96.000 euro.

3. CATEGORIE CATASTALI AMPLIATE: Si aggiungono all’elenco di categorie catastali le seguenti:

  • organizzazioni non lucrative di utilità sociale
  • organizzazioni di volontariato iscritte in appositi registri
  • le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale, nei registri regionali e nelle province autonome di Trento e Bolzano

A patto che rispettino 2 requisiti:

  1. che svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
  2. che siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito.
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