
Il testo della Legge di Bilancio 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre, dopo l’approvazione da parte del Senato.
Di seguito il riepilogo delle novità previste dall’emendamento approvato, al disegno di legge di Bilancio 2021 (atto A.C. 2790-bis)

Proroga del termine
La novità più importante è sicuramente la proroga del superbonus 110% per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, fino al 30 giugno 2022, da ripartire tra gli aventi diritto:
a) in cinque quote annuali di pari importo, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021;
b) in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022.
Inoltre, per gli interventi effettuati dai condomini per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.
Per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (IACP), per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023.
Riassumendo:
Termine previsto | Proroga breve | Proroga lunga | |
Superbonus 110% | 31 dicembre 2021 | 30 giugno 2022 | 31 dicembre 2022 solo per condomini, se 60% dei lavori effettuati entro i termini della proroga breve |
Superbonus 110% IACP | 30 giugno 2022 | 31 dicembre 2022 | 30 giugno 2023 solo se 60% dei lavori effettuati entro i termini della proroga breve |

Edifici funzionalmente indipendenti
Una unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva:
– impianti per l’approvvigionamento idrico;
– impianti per il gas;
– impianti per l’energia elettrica;
– impianto di climatizzazione invernale”

Coibentazione tetto
Altra modifica prevista riguarda gli interventi di isolamento termico sugli involucri, prevedendo che anche gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano fra gli interventi agevolabili, indipendentemente dal fatto che il sottotetto sia riscaldato oppure no.

Unità collabenti
Sono ammessi al superbonus 110% anche gli edifici che sono privi di APE (attestato di prestazione energetica) perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi (unità collabenti), purché al termine dei lavori, anche in caso di demolizione e ricostruzione, raggiungano una classe energetica in fascia A.

Barriere architettoniche
Il superbonus 110% si applica anche ai lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche (art.16-bis, comma I, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) anche nel caso siano effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni (anche se non portatori di handicap).

Edifici con unico proprietario
Un altro punto critico risolto dall’emendamento è quello degli edifici plurifamiliari con unico proprietario: l’emendamento infatti ammette al superbonus gli edifici composti da due a quattro unità immobiliari anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
Tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione vengono quindi incluse anche le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

Immobili danneggiati dal sisma
L’aumento del 50% del limite della spesa ammessa alla fruizione degli incentivi fiscali per gli interventi di ricostruzione di fabbricati danneggiati da terremoti è esteso a tutti i comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici che si sono verificati dal 1°aprile 2009, gli incentivi per gli interventi antisismici spettano per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

Impianti FV anche su strutture pertinenziali agli edifici
La detrazione per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici viene estesa agli impianti solari fotovoltaici installati su strutture pertinenziali agli edifici. Anche prima era sulle pertinenze ma dovevano essere edifici.

Modalità per le deliberazioni dell’assemblea del condominio
Le deliberazioni dell’assemblea del condominio, aventi per oggetto l’imputazione dell’intera spesa riferita all’intervento a uno o più condomini, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.

Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, i nuovi limiti di spesa
Vengono stabiliti nuovi limiti di spesa (non validi per gli interventi in corso di esecuzione) per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici:
a) di euro 2.000per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
b) dieuro 1.500per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine;
c) di euro 1.200per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino unnumero superiore a otto colonnine.
L’agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare.

Novità per i tecnici: polizza assicurativa
L’emendamento chiarisce anche i dubbi sull’obbligo di assicurazione per i professionisti:
viene chiarito che l’obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale, purché questa:
a) non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione;
b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione in questione, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario;
c) garantisca, se in operatività di claims made, un’ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch’essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti.
In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui all’art. 119 con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile.